Art. 1.
(Messa alla prova dell'imputato).

      1. Quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, il giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento su istanza dell'imputato, sentite le parti e con il consenso della persona offesa o della parte civile, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e ritiene di doverne valutare la personalità all'esito della prova disposta ai sensi dei commi 3 e 4 e quando ritiene utilmente esperibile l'istituto.

      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui all'articolo 99, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale.
      3. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Per il computo della pena si applica l'articolo 4 del codice di procedura penale.
      4. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno e, ove necessario, impartisce disposizioni per le attività di controllo tramite la polizia giudiziaria. I servizi sociali riferiscono al giudice ogni sei mesi sulla evoluzione della messa alla prova, e immediatamente nei casi di cui al comma 6.
      5. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

Pag. 3


      6. La sospensione è revocata in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o se chi ne ha usufruito commette un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva.